OBBLIGO VACCINALE

mercoledì 07 gennaio 2026


si ribadisce che per le nuove iscrizioni a.s. 2026-27 i genitori ai sensi del DECRETO-LEGGE 7 giugno 2017 n.73 (in Gazz. Uff., 7 giugno 2017, n. 130). - Decreto convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2017 n. 119. - Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci, all’atto dell’iscrizione non dovranno presentare il Certificato delle vaccinazioni o l’autocertificazione perché:

  1. La scuola trasmetterà alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2026, l’elenco di tutti gli iscritti per l’anno scolastico 2026/27;
  2. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti restituiranno entro il 10 giugno 2026 gli elenchi completandoli con l’indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale competente;
  3. La scuola nei 10 giorni successivi all’acquisizione degli elenchi – di cui al punto 2 - inviterà i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o i differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente;
  4. Entro il 20 luglio le scuole trasmetteranno la documentazione, di cui punto 3, pervenuta, ovvero ne comunicheranno l’eventuale mancato deposito all’azienda sanitaria locale che provvederà agli adempimenti di competenza.
 
ATTENZIONE: l’art. 3.3 del citato DL 73/2017 stabilisce che “Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso” ed il seguente art. 3 bis comma 5 prevede che “Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione.”


 

FISM Torino - Altro - News n. 331 di mercoledì 07 gennaio 2026

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