mercoledì 18 marzo 2020
Si porta all'attenzione degli uffici amministrativi delle scuole, che una conseguenza derivante dal decreto legge 18 del 17/03/2020, in merito allo spostamento della scadenza del pagamento del modello F24 del giorno 16 marzo 2020, per tutti, al giorno 20 marzo 2020.
La precisazione riguarda specificatamente i datori di lavoro che hanno operato le normali ritenute fiscali e contributive sulle retribuzioni erogate ai dipendenti nel mese di febbraio, i quali devono domandarsi se la quota dei contributi trattenuti che sono a carico dei lavoratori dipendenti (anche se è un soggetto che esercita una delle attività economiche riconducibile ai settori maggiormente esposti, es. ristorazione, turismo, scuola, sport, o è un soggetto che nel 2019 ha avuto ricavi inferiori a 2 milioni di euro) deve essere pagata o meno.
Qualche giorno fa l’INPS con la circolare n. 37/2000 ha chiarito che “3.. il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carido del lavoratore, è tenuto obbligaotoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze legali di versamento”.
In sostanza il datore di lavoro dovrà versare entro il 20 marzo 2020 i contributi corrispondenti alla quota a carico del lavoratore, anche se potrà sospendere, per la quota a suo carico e per le ritenute fiscali, purché riconducibile ad una delle categorie per le quali il DL 18/2020 dispone la sospensione.
Si raccomanda l'amministrazione delle scuole di contattare il proprio Consulente del Lavoro a riguardo.
La precisazione riguarda specificatamente i datori di lavoro che hanno operato le normali ritenute fiscali e contributive sulle retribuzioni erogate ai dipendenti nel mese di febbraio, i quali devono domandarsi se la quota dei contributi trattenuti che sono a carico dei lavoratori dipendenti (anche se è un soggetto che esercita una delle attività economiche riconducibile ai settori maggiormente esposti, es. ristorazione, turismo, scuola, sport, o è un soggetto che nel 2019 ha avuto ricavi inferiori a 2 milioni di euro) deve essere pagata o meno.
Qualche giorno fa l’INPS con la circolare n. 37/2000 ha chiarito che “3.. il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carido del lavoratore, è tenuto obbligaotoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze legali di versamento”.
In sostanza il datore di lavoro dovrà versare entro il 20 marzo 2020 i contributi corrispondenti alla quota a carico del lavoratore, anche se potrà sospendere, per la quota a suo carico e per le ritenute fiscali, purché riconducibile ad una delle categorie per le quali il DL 18/2020 dispone la sospensione.
Si raccomanda l'amministrazione delle scuole di contattare il proprio Consulente del Lavoro a riguardo.