mercoledì 26 febbraio 2020
A seguito dell’ordinanza CONTINGIBILE E URGENTE N. 1 del 23 febbraio 2020, come riportato nell’ art. 1 punto b, ovvero:
“chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché dalla frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali (ivi compresi i tirocini) master, corsi universitari di ogni ordine e grado e università per anziani, con esclusione degli specializzandi nelle discipline mediche e chirurgiche e delle attività formative svolte a distanza”
“chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché dalla frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali (ivi compresi i tirocini) master, corsi universitari di ogni ordine e grado e università per anziani, con esclusione degli specializzandi nelle discipline mediche e chirurgiche e delle attività formative svolte a distanza”
si ribadisce che anche la scuola dell'infanzia deve rimanere CHIUSA PER TUTTI, personale insegnate, personale ATA e bambini;
si ricorda che per la maggioranza delle scuole si tratta di 2 giorni di chiusura straordinaria per emergenza (da lunedì a mercoledì era chiusura per vacanze di carnevale già prevista come da calendario scolastico regionale) e non di 5 giorni;
il trattamento economico del personale della scuola per i giorni di chiusura causa emergenza, rientra nell’art. 59 del CCNL FISM (per il quale nei primi giorni di marzo riceveremo l’interpretazione autentica coordinata dalla FISM Nazionale con le OOSS firmatarie del CCNL).
Riguardo alla richiesta di alcuni genitori relativamente ad un eventuale rimborso nella retta mensile, si evidenzia nuovamente che sono 2 giorni e non 5, e che la scuola non è tenuta a fare sconti in quanto il provvedimento è un’ordinanza pubblica e non una decisione della scuola.