venerdì 17 gennaio 2020
Per la tracciabilità dei pagamenti, la normativa contenuta nel comma 679 dell’art. 1 della legge 160/2019 stabilisce che dal 1 gennaio 2020 la detrazione IRPEF del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR, e in altre disposizioni, spetta solo e se il pagamento è avvenuto con bonifico bancario/postale o con altri sistemi di pagamento “tracciabili” (carte di debito, credito, assegni bancari e circolari).
Questa disposizione NON si applica per le spese sostenute per:
- l’acquisto di medicinali e dispositivi medici;
- prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche
o da strutture private accreditate al SSN.
Il comma ebis dell’articolo 15 del TUIR, recita: “le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno 2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2019 per alunno o studente”.
La norma dispone che la detrazione è concessa “a condizione che l’onere sia sostenuto con assegni, bonifici, versamento bancario o postale o comunque con sistemi tracciabili”, in quanto il sostenitore della spesa potrà giustificarla solo se, insieme alla ricevuta/dichiarazione rilasciata dalla scuola, sarà munito del giustificativo relativo al pagamento.
Quindi, e in sostanza, il pagamento con denaro contante, pur essendo lecito, ai fini di questa norma, non è più consentito.
Allo stato attuale è aperto l’interrogativo relativo al giustificativo e l’intestatario del conto di chi paga avente diritto alla detrazione, anche se la norma indica che i pagamenti devono eseguirsi con “strumenti tracciabili”.
Sino allo scorso anno la ricevuta/fattura risultava intestata al figlio e la spesa sarebbe stata ripartita fra i genitori in base ai carichi di famiglia ovvero con facoltà diverse mediante annotazione sul documento.
Senza uno specifico chiarimento dell’Agenzia delle Entrate si ritiene opportuno intestare le ricevute alla persona che ha effettuato il pagamento.